Descrizione
Il presupposto dell’IMU imposta municipale propria è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli (ESENTI IN QUANTO ZONA MONTANA)
Sono soggetti passivi dell’IMU i seguenti soggetti:
- proprietario dell’immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L'IMU è dovuta con un unico pagamento oppure in due rate, la prima di acconto e la seconda a saldo.
Per l'IMU 2026:
- il pagamento dell'acconto scade il 16 giugno 2026;
- il pagamento del saldo scade il 16 dicembre 2026.
Ricordiamo che dal 2025 la novità più rilevante per l'IMU è l'obbligatorietà del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU.
I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno.
In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.
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IMU 2026 |
Scadenza |
Aliquote da Applicare |
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Acconto |
16 giugno 2026 |
Aliquote 2025 (anno precedente) |
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SaldO |
16 dicembre 2026 |
Aliquote 2026 deliberate dal Comune |
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Unica soluzione |
16 giugno 2026 |
Aliquote 2025 (anno precedente) |
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Dichiarazione IMU |
30 giugno 2026 |
Solo in casi particolari |
ALIQUOTE ANNO 2026
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Aliquote e Detrazioni IMU anno 2026 |
Misura |
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Abitazione principale e relative pertinenze (comma 740 L. 160/2019) |
ESENTE |
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Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9)e relative pertinenze |
0,5% |
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Fabbricati rurali strumentali |
0,1% |
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Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c. 751 L. 160/2019) |
ESENTE |
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Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” |
10,6% (di cui 0,86% allo Stato) |
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Terreni agricoli |
ESENTI |
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Aree fabbricabili |
10,6% |
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Altri Fabbricati |
10,6% |
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Detrazione: - per abitazione principale A/1, A/8 e A/9; - alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti aventi stesse finalità; |
€ 200,00 |
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Base imponibile ridotta del 50% nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni come stabilito dall’2 del Regolamento per l’applicazione dell’IMU; c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato |
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Riduzione al 75% dell’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431. |
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Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2026, 11:21